GLI INTERVENTI
Ecobonus 65%, le spese per il risparmio energetico
L’Ecobonus al 65% è un’iniziativa che promuove interventi di efficienza energetica e rinnovabili per gli immobili. Questo programma offre una detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per tali interventi. È un incentivo importante per favorire la transizione verso edifici più sostenibili e ridurre l’impatto ambientale delle abitazioni.
Cosa possiamo realizzare:
- involucro di edifici esistenti: pareti, finestre, tetti e pavimenti;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.
GLI INTERVENTI
BONUS 50%
Bonus 50%: le spese di ristrutturazione
Il Bonus Ristrutturazione al 50% è un beneficio fiscale che sostiene i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili. Attraverso questo programma, è possibile ottenere una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per tali interventi. Questo incentivo è finalizzato a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, migliorando la vivibilità degli ambienti e contribuendo alla valorizzazione delle strutture abitative.
- Lavori di restauro e risanamento conservativo degli edifici, compresa la ricostruzione di facciate e tetti;
- Interventi per l’efficientamento energetico degli immobili, come l’installazione di pannelli solari, caldaie a condensazione, sistemi di isolamento termico e sostituzione degli infissi;
- Ristrutturazione degli interni, come opere murarie, pavimentazioni, tinteggiatura, impianti idraulici ed elettrici;
- Realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e sicurezza;
- Adattamento degli immobili per migliorare l’accessibilità e la fruibilità per persone con disabilità;
- Recupero di sottotetti o locali non utilizzati per aumentare la superficie abitabile;
- Realizzazione di nuovi bagni, cucine o altre aree funzionali all’interno dell’immobile.
GLI INTERVENTI
BONUS 90%
Il Bonus 90%, precedentemente noto come Superbonus del 110%, è un’iniziativa che offre importanti agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.
Attraverso il Bonus del 90%, è possibile effettuare lavori di isolamento termico, sostituzione degli infissi, installazione di impianti fotovoltaici, efficientamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici.
In materia di Superbonus, la novità più importante è legata alla riduzione della percentuale di detrazione e a criteri più stringenti per l’ottenimento (tetto massimo di reddito e vincolo della “prima casa”).
A partire dal 2023, si passa quindi da una detrazione del 110% a una del 90% (e ulteriori riduzioni nel biennio a seguire), con alcune eccezioni individuate nell’Articolo 1 comma 894 della Legge di Bilancio 2023.
Di seguito le principali novità:
- interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione: l’aliquota di detrazione viene così ridefinita:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
- L’aliquota del 90% resta valida anche per gli interventi avviati dopo il 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare in oggetto, che la stessa unità immobiliare sia adibita a “prima casa” e che il contribuente abbia un reddito di riferimento massimo di 15.000 € (calcolato secondo indicazioni fornite dal legislatore, sulla base del “quoziente familiare”).
- Qualora al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, il termine ultimo per completare i lavori correlati agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento, slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
L’aliquota rimane invece riconfermata pari al 110% per il 2023 nelle seguenti casistiche eccezionali:
- condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate in data antecedente il 18 novembre 2022 e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) presentata entro il 31 dicembre 2022;
- condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
- edifici composti da 2 a 4 unità con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
- ricostruzione delle abitazioni rientranti all’interno del “cratere sismico”;
- demolizione e ricostruzione degli edifici, con istanza di acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 31 dicembre 2022;
- ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
- interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture socio-sanitarie, fino al 2025.
>> ATTENZIONE!
Per i condomini: la data delle delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall’amministratore o dal condòmino che ha presieduto l’assemblea (nei casi in cui non sia obbligatorio l’amministratore condominiale).
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